Descrizione
L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le seguenti fattispecie di fabbricati rurali strumentali che sono destinati:
- ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato, assunti/assunte in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, anche se accatastati in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9. Un’abitazione si considera fabbricato rurale ad uso strumentale per tutto il relativo anno d’imposta se occupata esclusivamente dai predetti dipendenti agricoli/dalle predette dipendenti agricole e per un periodo di almeno 40 giorni all’anno; 31)
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche se accatastati in categoria catastale diversa da D/10;
- al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli dei settori ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero caseario da parte di cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché da parte di società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.