Legge n. 76 del 20.05.2016, in vigore dal 11.02.2017
Fase 1: richiesta di costituzione dell’unione civile
Le parti devono presentare richiesta di costituzione dell’unione civile all’Ufficiale di Stato Civile, insieme alla carta identità del proprio paese o al passaporto. La richiesta può essere fatta oltre che dagli interessati, anche da persona da loro delegata a mezzo scrittura privata. I documenti di cittadini italiani vengono acquisiti d’ufficio.
Cittadini stranieri: serve il nulla osta all’unione civile dell’autorità straniera in Italia o dell‘autorità del paese di appartenenza delle parti.
L’Ufficiale dello Stato Civile ha 30 giorni a disposizione per esaminare i documenti; quindi redige un processo verbale della richiesta e lo sottoscrive insieme alle parti che indicano anche la data di costituzione dell’unione civile entro 180 giorni.
Fase 2: costituzione dell’unione civile
Nel giorno scelto per la costituzione dell’unione civile le parti devono presentarsi in presenza di due testimoni. Possono scegliere il regime della comunione o separazione dei beni.
La richiesta di costituzione dell‘unione civile è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro e si applicano le tariffe in base alla delibera comunale n. 532 del 20.11.2019.
La costituzione dell’unione civile può essere celebrata 30 giorni dopo la formalizzazione della richiesta e entro massimo 180 giorni da tale data.
In certi casi, lo scioglimento dell’unione civile può essere fatta davanti all’Ufficio di Stato Civile.