L’art. 1 della legge provinciale n. 12/1995 "Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie" regola chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale e non soggetto a vincolo. Inoltre prevede la somministrazione di pasti e bevande limitata alle persone alloggiate.
L’apertura, la variazione, la cessazione dell’attività di affitto di camere ed appartamenti sono soggette alla presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).