L’Art. 32 del nuovo ordinamento dell'artigianato L.P. 25.02.2008 n. 1 stabilisce che l'attività di estetista, acconciatore e cosmetista è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune competente, tramite il Portale SUAP. È attribuito al Comune la competenza di accertare la sussistenza dei requisiti professionali.
Questa procedura è necessaria nei seguenti casi:
- Apertura dell’attività di acconciatore ed estetista, onicotecnica e solarium
- variazione del/la responsabile tecnico/a
- trasferimento della sede dell'attività
- ampliamento o riduzione della superficie dell’attività
- subingresso
- attività temporanea
- cessazione dell’attività
Affitto di poltrona
È un contratto, attraverso il quale l’acconciatore, l’estetista e l’onicotecnico concede in uso una parte dei propri locali ad un altro soggetto, acconciatore o estetista, in possesso della relativa abilitazione professionale, affinché questi eserciti, in piena autonomia, la propria attività.