Avverso gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune di Bressanone si può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica del medesimo, presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano. Il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto non solo per il termine previsto per la proposizione del ricorso, ma anche per il termine previsto per il pagamento.
Il ricorso deve essere notificato tramite posta elettronica certificata ed è necessario costituirsi in giudizio in via telematica.
Il/la ricorrente dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, secondo le modalità di cui all'art. 16-bis risp. di cui all'art 22 del D.Lgs. n. 546/1992.
Ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di importo superiore a euro 3.000 il/la ricorrente deve essere assistito/a da un difensore abilitato, come indicato al comma 2 dello stesso art. 12.
Prima di un'eventuale impugnazione del presente avviso può essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune un'istanza per il riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela. L’istanza di riesame in autotutela non sospende né interrompe il termine di pagamento né quello per l’eventuale ricorso alla Corte di giustizia tributaria.
Prima di un'eventuale impugnazione del presente avviso può essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune un'istanza, ove ne ricorrano i presupposti, per l’accertamento con adesione.
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione che quelli di pagamento del tributo.