Descrizione
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nell’articolo 8, comma 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l’imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati con deliberazione di giunta comunale, così come previsto dall’art. 5 del regolamento comunale IMI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 25.09.2014, n. 35 I valori di autolimitazione possono essere derogati dal Comune qualora venga a conoscenza di atti pubblici o privati che possano contraddire quelli tabellari.